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VIETATE
IN ITALIA DALLA CONSOB LE ATTIVITA'
DELLA
APM-INVESTMENT
NESSUN PROSPETTO
INFORMATIVO AI CLIENTI
Firenze, 16 marzo
2004.
Lo scorso 23 settembre 2003 avevamo segnalato alla
Consob l'attivita' della APM-Investment Group ltd (http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=68329),che
decantava rendimenti azionari storici superiori al 50 e al 100%.
Giuseppe D'Orta, consulente Aduc per la tutela del risparmio, nel
redigerela segnalazione alla Consob, aveva cosi' commentato: In
linea generale e'i mportante comprendere che chiunque prometta
rendimenti fuori mercato realizzati grazie a presunte abilita' di
gestione e tecniche di ingegneria finanziaria sta, consapevolmente o
inconsapevolmente, mentendo. E'
importante stare alla larga da tutti i presunti "investimenti" che
promettono rendimenti strabilianti. In questo modo, ci si evitano
scottature pesanti.Ed ora la Consob, con le delibere nn. 14463 e
14464 del 9 marzo 2004, ha vietato, ai sensi degli artt. 54 e 101,
comma 3, lett. b) del d.lgs. n.58/1998, la prosecuzione
dell'attivitą di offerta e dell'attivitą pubblicitaria delle azioni
dell'oicr di diritto del Belize "Professional Portfolio Management",
gestito dalla APM-Investment Group ltd, con sede nel Belize, per il
tramite di alcuni siti internet. I n particolare, da accertamenti
svolti, risulta che attraverso i siti internet
www.apm-partner.com (www.apm-investment.com),
www.3esse.biz,www.downline.it
ehttp://members.xoom.virgilio.it/_XOOM/marcelloapm/index.htm
sono offerte in Italia le azioni dell'oicr. Quest'ultimo,
qualificabile come oicr estero non armonizzato ai sensi della
direttiva n. 85/611/CE, non risulta autorizzato all'offerta in
Italia mediante sollecitazione al pubblico risparmio ne'risulta
essere mai stato pubblicato il relativo prospetto informativo.
Pertanto, la Consob ha ritenuto che tale attivitą e' stata posta in
essere in violazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 58/1998 che
subordina la commercializzazione in Italia di quote di un oicr non
armonizzato al preventivo rilascio di un apposito provvedimento
autorizzatorio da parte della Banca d'Italia, sentita la Consob. E'
inoltre emerso che attraverso i siti
www.apm-partner.com(www.apm-investment.com),
www.3esse.biz e
www.downline.it e' reclamizzato in Italia l'investimento
in azioni dell'oicr, in violazione dell'art. 101,comma 1 del d.lgs.
n. 58/1998 che subordina la diffusione degli annunci pubblicitari
concernenti sollecitazioni all'investimento di oicr alla preventiva
pubblicazione del relativo prospetto informativo e alla trasmissione
degli annunci stessi alla Consob.
FONTE COMUNICATO ADUC
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