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  CONTRATTO DI APPRENDISTATO

IL VALORE DI IMPARARE UN MESTIERE

"Ragazzi non sapete quanto vale imparare un mestiere!" Questo è il caloroso consiglio di genitori che hanno mantenuto la famiglia e costruito il futuro imparando un mestiere quando erano ancora giovanissimi. In Italia lo strumento che consente di imparare un mestiere è l'apprendistato. Questa tipologia contrattuale di lavoro, viene catalogata nei contratti a causa mista che prevedono l'alternanza tra lavoro e formazione per contribuire alla crescita professionale del giovane apprendista. L'apprendistato viene definito dall'art.47 fino all'art.53  del Dlgs 276/2003, delega alla legge 30, che definisce tre diverse tipologie di apprendistato,  quello per l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione; quello professionalizzante per il conseguimento di una qualifica professionale attraverso l'apprendimento e la formazione sul lavoro, e quello per il conseguimento di un diploma o percorso di formazione. Gli apprendisti non possono superare il totale delle maestranze impiegate in azienda. La prima tipologia di apprendistato ( diritto-dovere all'istruzione-formazione), può essere applicata a partire dai 15 anni di età ed ha durata massima di tre anni. L'apprendistato professionalizzante è riservato a giovani dai 18 ai 29 anni, non può avere durata inferiore a due e superiore a sei anni. I contratti di apprendistato utili ai fini del conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, possono essere applicati  a partire dai 18 anni e fino ai 29 anni e per coloro in possesso di una qualifica professionale prevista dalla legge 53/2003, conseguite ad esempio attraverso tirocini presso imprese, promossi da istituti scolastici, l'età si abbassa a 17. Le regole contenute nella legge delega, devono essere recepite dalle regioni, in caso contrario si applica la normativa prevista dai contratti collettivi di lavoro e da accordi datoriali con gli enti di istruzione.  La legge  Finanziaria 2006 innalzava l'obbligo di istruzione a 16 anni, ma un emendamento al ddl Lavoro della Finanziaria 2010,  approvato dalla Commissione Lavoro, permette di completare l'obbligo scolastico anche con l' esperienza di apprendistato a 15 anni, che varrà come se lo studente, in quel caso apprendista, avesse seguito le lezioni in classe. Maggioranza ed opposizione si scontrano su questo tema,  ma ciò che è importante considerare è l'interesse della politica a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Le polemiche non aiutano e, visti i risultati della disoccupazione dilagante tra diplomati e laureati, meglio un sano ritorno in "bottega" che un senzalavoro in più.Tutte le leggi e gli aggiornamenti sull'apprendistato sono, inoltre, visualizzabili su http://www.apprendistato.org/la-normativa.asp .

 

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